domenica 28 novembre 2010

Sentenza della Commissione Feudale del 1809

Subito dopo l’abolizione della feudalità avvenuta il 2 agosto 1806, i Comuni di Scandale e San Mauro fecero causa al principe di Santa Severina, Gennaro Grutther.

La Commissione feudale nominata per la ripartizione delle terre persegue una linea favorevole ai Comuni contro i feudatari, così la maggioranza delle terre del Regno vengono svincolate dai lacci feudali e acquistano un prezzo di mercato. Molti baroni, però, vedendo la liberazione di così numerose terre, si inseriscono partecipando agli acquisti dei beni ecclesiastici e feudali espropriati e messi in vendita, diventando in poco tempo grandi proprietari terrieri. Quella che segue è la Sentenza, così com’è stata pubblicata:


Addì 21 luglio 1809

Tra i Comuni di Scandale e San Mauro, in provincia di Calabria Ulteriore, patrocinati dal sig. Gennaro Rispoli; e l’ex barone principe di Santa Severina sig. Gennaro Grutther, patrocinato dal sig. Luigi de Vera. Sul rapporto del sig. Giudice Pedicini.

Le due Università di Scandale e San Mauro hanno dedotto in questa Commissione i seguenti dieci capi di gravezze contro il principe di Santa Severina sig. Gennaro Grutther.


1) Che nelle terre dei particolari comprese nelle contrade chiamate i Corsi eserciti l’abusivo diritto di camera, così volgarmente chiamato.

2) Che esiga grani 50 l’anno per ogni casa in San Mauro, e grani 25 per ogni casa in Scandale.

3) Che esiga la fida di un carlino al mese dai forestieri che vanno a travagliare tanto nel territorio di Scandale, che di San Mauro.

4) Che riscuota un carlino per ogni vitello, grani due per ogni capretto, e grani sei per ogni porco.

5) Che esiga dei piccoli censi sopra case e sopra vigne, che in Scandale ascendono ad annui ducati 50, ed in San Mauro ad annui ducati 8.

6) Che sotto nome di bagliva esiga dai cittadini la fida e diffida degli animali che pascolano nei fondi propri di essi cittadini, o nelle terre comunali. Nega l’uso civico nei demaniali del feudo, e nelle terre dei cittadini fida gli animali dei forestieri.

7) Che esiga sotto il nome di juvatico ossia parecchiata una contribuzione pei buoi dei forestieri, che vengono in questi territori per arare le terre.

8) Che esiga il passo dalle mandrie delle pecore e capre, tanto quando entrano, quanto quando escono dai territori dei suddetti Comuni.

9) Che impedisca ai cittadini l’uso libero di legnare e pascere nel bosco detto Ferrato sito nel tenimento di Scandale promiscuo tra l’Università di detta terra, quella di San Mauro e l’altra di Santa Severina.

10) Finalmente, che avendo i cittadini dell’una e dell’altra Università di Scandale e San Mauro il diritto di seminare e di piantare nel bosco di Ferrato, pagandone alle stesse gli estagli in annui ducati 160 in denaro, e tomoli 200 in grano, l’ex feudatario suddetto ha occupato tomoli 130 di tali terre, aggregandoli alla sua gabella ex feudale detta Faraone, e altri tomoli 130 posti nelle contrade dette Liberneto, Santa Maria la Stella e Manca di Diastra che, oltre ad averli occupati, l’ha annessi alle altre sue gabelle dette Sbernaturo di Diastra, Lustra e San Donato.

La Commissione avendo presenti gli atti, dopo intese le parti e il Regio Procuratore generale, è passata a fare sui rapportati capi le seguenti considerazioni.

Sul capo primo ha voluto la Commissione esaminare in che consisteva il diritto cosiddetto di camera, che dall’ex feudatario viene esercitato nei Corsi, e dalla relazione formata dal Tavolario Regio Giovan Battista Manni nel 1688, quando fu fatto l’apprezzo dell’ex feudo di Santa Severina, e che diede norma alla vendita che dal Fisco fu poi fatta alla famiglia Grutther, ha rilevato: che il Corso non sia altro che una contrada, la quale comprende territori dell’ex feudatario, e territori ancora dei particolari cittadini e dei Luoghi Pii. In questa contrada l’ex feudatario assume la facoltà primitiva di affittare senza alcuna ingerenza, o intelligenza dei particolari proprietari l’erba di tutti i fondi, eccetto che di quelli che fossero di estensione minore di 36 tomoli posti nella contrada medesima per il triennio che quelli non vengono seminati, ma rimangono a riposo. Egli ne introita il prezzo interamente, e poi ne distribuisce una rata fissa ai proprietari, ritenendo per se tutto il dippiù. Questo lo fa quando tutta la contrada, ossia Corso si affitta interamente, ma se per mancanza di animali, o per altra causa non si trovasse ad affittare tutta, allora l’ex feudatario affitta separatamente le sue terre, e lascia inaffittate quelle dei particolari senza pagare loro alcun prezzo. Ai particolari però non è permesso in questo caso di servirsi delle erbe per i propri animali, e neppure di venderle senza licenza dell’ex feudatario, il quale non la dà, se non dopo affittate le erbe dei propri fondi, e con riscuotere una somma arbitraria.

Non ha bastato però alla famiglia Grutther attuale ex feudataria di esercitare i diritti solamente descritti nella relazione del Tavolario G.B. Manni, ma ne ha introdotti altri peggiori. Imperciocchè ha stabilito l’abuso di chiudere nel Corso le terre dell’estensione minore di 36 tomoli, che Manni le aveva eccettuate dalla servitù. Dovendo vendere l’erba per soli cinque mesi jemali dell’anno, l’ha venduta per tutto l’anno, privando così i cittadini della facoltà di vendere l’erba statonica ai forestieri, o di servirsene per i propri animali. Non seminando i cittadini nel triennio della semina le loro terre, ha approfittato dell’erba delle terre medesime, inventando un nuovo diritto chiamato d’incamberatura. E finalmente con altro vocabolo di diritto di sterzatura si ha appropriato le erbe delle terre rimaste in parte inseminate negli anni di semina.

Ora tutti questi diritti sono stati dalla Commissione considerati tanti abusi contrari alla ragione, dannosi agli interessi dei particolari, ed ostativi ai progressi dell’agricoltura, e perciò a creduto doverli tutti abolire, restituendo ai proprietari la piena libertà di fare dei territori loro quell’uso che meglio ad essi sembrasse, tanto maggiormente per aver veduto che con l’acquisto non ebbe la famiglia Grutther conceduti gli espressati abusivi diritti: e benché il Tavolario nell’apprezzo che fece li avesse descritti, nondimeno non gli diede alcun prezzo.

Rispetto al capo due, ha la Commissione considerato, che i carlini cinque per ogni casa in San Mauro, e grani 25 per ogni casa in Scandale sotto nome di pagliaritico, sia una prestazione personale, non avendo l’ex feudatario esibito alcun documento di concessione, o di suoli, o di case fatte ai cittadini, e perciò ha stimato di abolire le dette prestazioni.

Abusiva ha considerata poi l’esazione della fida a ragione di un carlino al mese, di cui si fa menzione nel terzo capo, che fa l’ex feudatario da tutti coloro che vanno a travagliare nei territori di San Mauro e Scandale, e quindi ha stimato ancora di abolirla.

Egualmente abusiva ha considerato l’altra esazione contenuta nel quarto capo di un carlino per ogni vitello, di grani due per ogni capretto, e di grani sei per ogni porco, onde ha creduto pure di abolirla.

Rapporto al capo quinto, che riguarda l’esazione dei censi sopra case e vigne, che in Scandale si è detto ascendere ad annui ducati 50, ed a San Mauro ad annui ducati 8, la Commissione ha considerato che non si potesse all’ex feudatario negare l’esazione dai particolari possessori, ogniqualvolta ne abbia esso speciali concessioni, ma che a tenore della legge, ai possessori medesimi dovesse essere lecito di redimerla alla ragione del 5 per 100.

Sul capo sesto ha considerato, che nessun diritto poteva all’ex feudatario competere di fidare e di esigere la pena della diffida per gli animali che pascolano nei fondi dei particolari cittadini, o nelle terre comunali, ma che l’ex feudatario medesimo abbia il diritto di fidare nei demaniali del feudo, dedotto però l’uso civico, anche per causa di commercio tra concittadini.

Sul capo settimo ha considerato irragionevole ed abusiva la contribuzione, che sotto il nome di juvatico, ossia parecchiata lo stesso ex feudatario vuole esigere per i beni dei forestieri che vengono nei territori di Scandale e di San Mauro ad arare le terre.

Sul capo ottavo ha considerato, che l’esazione del passo da tanto tempo sia stata in questo Regno abolita.

Finalmente sui capi nono e decimo, il primo che riguarda l’abuso della fida, che fa l’ex feudatario nel bosco di Ferrato promiscuo tra le Università di Scandale e di San Mauro con quella di Santa Severina, impedendo così l’esercizio degli usi civici ai cittadini; e il secondo che riflette le occupazioni fatte dallo stesso ex feudatario di due porzioni del bosco medesimo, annettendoli ad altri suoi territori, la Commissione ha considerato non esservi dubbio, che le due Università di San Mauro e Scandale abbiano promiscuità con quella di Santa Severina, e che a questa dal conte di Santa Severina Andrea Carafa fu nel 1525 data la facoltà di pascolare nel menzionato bosco di Ferrato, onde non ha dubitato che ai cittadini di dette due Università di San Mauro e Scandale competessero gli usi civici. In quanto però alle occupazioni, come sul bosco suddetto vi hanno diritto tanto la detta Università di Santa Severina, quanto la Certosa di Santo Stefano, e per essa l’Amministrazione dei Regi Demani, così non essendo in giudizio né l’una, né l’altra, ha creduto di riservarsi le provvidenze, intese le medesime.

Per le considerazioni quindi sopra addotte, ha la Commissione proferita la seguente sentenza.

1) Dichiara abolito qualunque diritto finora esercitato dal duca di Santa Severina sig. Gennaro Grutther sopra i pascoli dei territori dei particolari possessori siti tanto nel tenimento di San Mauro che di Scandale, conosciuti col nome di jus camera, o d’incamberatura, o di sterzatura, per effetto di che sia le dette Università, sia i particolari possessori suddetti si servano dei loro diritti nei rispettivi fondi o tenendoli per uso di semina, o di erba, o piantandoli come ad essi meglio torna conto.

2) Si astenga l’ex feudatario medesimo di esigere sotto forma di pagliaritico carlini cinque all’anno per ogni casa sita in San Mauro, ed annui grani 25 per ogni casa sita in Scandale.

3) Si astenga altresì di esigere un carlino al mese da ogni forestiere che va a travagliare sia nel territorio di san Mauro, sia in quello di Scandale.

4) Si astenga ancora di esigere un carlino per ogni vitello, grani due per ogni capretto, e grani sei per ogni porco.

5) Si serva l’ex feudatario del suo diritto nell’esigere dai particolari possessori di case tanto in San Mauro, che in Scandale i censi, che per speciali concessioni gli sono dovuti. Sia lecito però ai possessori medesimi di poterli redimere alla ragione del 5 per 100 a norma della legge.

6) Si astenga lo stesso ex feudatario di esigere la fida e la diffida degli animali che pascolano nei fondi demaniali dell’Università e dei particolari cittadini. Sia lecito però al medesimo di servirsi del suo diritto nei demaniali dell’ex feudo, dedotto l’uso civico, anche per causa di commercio tra concittadini.

7) Si astenga parimenti di esigere sotto nome di juvatico, ossia parecchiata qualunque contribuzione per i buoi dei forestieri, che vengono nei territori di dette Università per arare le terre.

8) Si astenga di esigere il passo per le mandrie delle pecore e capre, tanto quando entrano, che quando escono dai territori delle stesse Università.

9) Finalmente si riserva la Commissione di dare le provvidenze rispetto alle occupazioni che si dicono fatte dall’ex feudatario medesimo nel bosco di Ferrato, intese l’Università di Santa Severina e l’Amministrazione dei Regi Demani per l’abolita Certosa di Santo Stefano del Bosco, ed intanto le Università e i cittadini di San Mauro e Scandale si servano dei loro diritti nei pieni usi civici nel menzionato bosco.

Per le spese della lite restino le parti vicendevolmente assolute.


Commissione Feudale, Sentenze, n°77, vol. VII, Cosenza 1809, pp. 376-389.