Subito dopo l’abolizione della feudalità avvenuta il 2 agosto 1806, i Comuni di Scandale e San Mauro fecero causa al principe di Santa Severina, Gennaro Grutther.
Addì 21 luglio 1809
Tra i Comuni di Scandale e San Mauro, in provincia di Calabria Ulteriore, patrocinati dal sig. Gennaro Rispoli; e l’ex barone principe di Santa Severina sig. Gennaro Grutther, patrocinato dal sig. Luigi de Vera. Sul rapporto del sig. Giudice Pedicini.
Le due Università di Scandale e San Mauro hanno dedotto in questa Commissione i seguenti dieci capi di gravezze contro il principe di Santa Severina sig. Gennaro Grutther.
1) Che nelle terre dei particolari comprese nelle contrade chiamate i Corsi eserciti l’abusivo diritto di camera, così volgarmente chiamato.
2) Che esiga grani 50 l’anno per ogni casa in San Mauro, e grani 25 per ogni casa in Scandale.
3) Che esiga la fida di un carlino al mese dai forestieri che vanno a travagliare tanto nel territorio di Scandale, che di San Mauro.
4) Che riscuota un carlino per ogni vitello, grani due per ogni capretto, e grani sei per ogni porco.
5) Che esiga dei piccoli censi sopra case e sopra vigne, che in Scandale ascendono ad annui ducati 50, ed in San Mauro ad annui ducati 8.
6) Che sotto nome di bagliva esiga dai cittadini la fida e diffida degli animali che pascolano nei fondi propri di essi cittadini, o nelle terre comunali. Nega l’uso civico nei demaniali del feudo, e nelle terre dei cittadini fida gli animali dei forestieri.
7) Che esiga sotto il nome di juvatico ossia parecchiata una contribuzione pei buoi dei forestieri, che vengono in questi territori per arare le terre.
8) Che esiga il passo dalle mandrie delle pecore e capre, tanto quando entrano, quanto quando escono dai territori dei suddetti Comuni.
9) Che impedisca ai cittadini l’uso libero di legnare e pascere nel bosco detto Ferrato sito nel tenimento di Scandale promiscuo tra l’Università di detta terra, quella di San Mauro e l’altra di Santa Severina.
10) Finalmente, che avendo i cittadini dell’una e dell’altra Università di Scandale e San Mauro il diritto di seminare e di piantare nel bosco di Ferrato, pagandone alle stesse gli estagli in annui ducati
Sul capo primo ha voluto
Non ha bastato però alla famiglia Grutther attuale ex feudataria di esercitare i diritti solamente descritti nella relazione del Tavolario G.B. Manni, ma ne ha introdotti altri peggiori. Imperciocchè ha stabilito l’abuso di chiudere nel Corso le terre dell’estensione minore di 36 tomoli, che Manni le aveva eccettuate dalla servitù. Dovendo vendere l’erba per soli cinque mesi jemali dell’anno, l’ha venduta per tutto l’anno, privando così i cittadini della facoltà di vendere l’erba statonica ai forestieri, o di servirsene per i propri animali. Non seminando i cittadini nel triennio della semina le loro terre, ha approfittato dell’erba delle terre medesime, inventando un nuovo diritto chiamato d’incamberatura. E finalmente con altro vocabolo di diritto di sterzatura si ha appropriato le erbe delle terre rimaste in parte inseminate negli anni di semina.
Ora tutti questi diritti sono stati dalla Commissione considerati tanti abusi contrari alla ragione, dannosi agli interessi dei particolari, ed ostativi ai progressi dell’agricoltura, e perciò a creduto doverli tutti abolire, restituendo ai proprietari la piena libertà di fare dei territori loro quell’uso che meglio ad essi sembrasse, tanto maggiormente per aver veduto che con l’acquisto non ebbe la famiglia Grutther conceduti gli espressati abusivi diritti: e benché il Tavolario nell’apprezzo che fece li avesse descritti, nondimeno non gli diede alcun prezzo.
Rispetto al capo due, ha
Abusiva ha considerata poi l’esazione della fida a ragione di un carlino al mese, di cui si fa menzione nel terzo capo, che fa l’ex feudatario da tutti coloro che vanno a travagliare nei territori di San Mauro e Scandale, e quindi ha stimato ancora di abolirla.
Egualmente abusiva ha considerato l’altra esazione contenuta nel quarto capo di un carlino per ogni vitello, di grani due per ogni capretto, e di grani sei per ogni porco, onde ha creduto pure di abolirla.
Rapporto al capo quinto, che riguarda l’esazione dei censi sopra case e vigne, che in Scandale si è detto ascendere ad annui ducati 50, ed a San Mauro ad annui ducati 8,
Sul capo sesto ha considerato, che nessun diritto poteva all’ex feudatario competere di fidare e di esigere la pena della diffida per gli animali che pascolano nei fondi dei particolari cittadini, o nelle terre comunali, ma che l’ex feudatario medesimo abbia il diritto di fidare nei demaniali del feudo, dedotto però l’uso civico, anche per causa di commercio tra concittadini.
Sul capo settimo ha considerato irragionevole ed abusiva la contribuzione, che sotto il nome di juvatico, ossia parecchiata lo stesso ex feudatario vuole esigere per i beni dei forestieri che vengono nei territori di Scandale e di San Mauro ad arare le terre.
Sul capo ottavo ha considerato, che l’esazione del passo da tanto tempo sia stata in questo Regno abolita.
Finalmente sui capi nono e decimo, il primo che riguarda l’abuso della fida, che fa l’ex feudatario nel bosco di Ferrato promiscuo tra le Università di Scandale e di San Mauro con quella di Santa Severina, impedendo così l’esercizio degli usi civici ai cittadini; e il secondo che riflette le occupazioni fatte dallo stesso ex feudatario di due porzioni del bosco medesimo, annettendoli ad altri suoi territori,
Per le considerazioni quindi sopra addotte, ha
1) Dichiara abolito qualunque diritto finora esercitato dal duca di Santa Severina sig. Gennaro Grutther sopra i pascoli dei territori dei particolari possessori siti tanto nel tenimento di San Mauro che di Scandale, conosciuti col nome di jus camera, o d’incamberatura, o di sterzatura, per effetto di che sia le dette Università, sia i particolari possessori suddetti si servano dei loro diritti nei rispettivi fondi o tenendoli per uso di semina, o di erba, o piantandoli come ad essi meglio torna conto.
2) Si astenga l’ex feudatario medesimo di esigere sotto forma di pagliaritico carlini cinque all’anno per ogni casa sita in San Mauro, ed annui grani 25 per ogni casa sita in Scandale.
3) Si astenga altresì di esigere un carlino al mese da ogni forestiere che va a travagliare sia nel territorio di san Mauro, sia in quello di Scandale.
4) Si astenga ancora di esigere un carlino per ogni vitello, grani due per ogni capretto, e grani sei per ogni porco.
5) Si serva l’ex feudatario del suo diritto nell’esigere dai particolari possessori di case tanto in San Mauro, che in Scandale i censi, che per speciali concessioni gli sono dovuti. Sia lecito però ai possessori medesimi di poterli redimere alla ragione del 5 per
6) Si astenga lo stesso ex feudatario di esigere la fida e la diffida degli animali che pascolano nei fondi demaniali dell’Università e dei particolari cittadini. Sia lecito però al medesimo di servirsi del suo diritto nei demaniali dell’ex feudo, dedotto l’uso civico, anche per causa di commercio tra concittadini.
7) Si astenga parimenti di esigere sotto nome di juvatico, ossia parecchiata qualunque contribuzione per i buoi dei forestieri, che vengono nei territori di dette Università per arare le terre.
8) Si astenga di esigere il passo per le mandrie delle pecore e capre, tanto quando entrano, che quando escono dai territori delle stesse Università.
9) Finalmente si riserva
Per le spese della lite restino le parti vicendevolmente assolute.
Commissione Feudale, Sentenze, n°77, vol. VII, Cosenza 1809, pp. 376-389.