Scandale nel 1958 in una foto di Mastro Armando Gentile |
“In forza di una obbliganza stipulato dal sig. D.
Francesco Giuliani, notajo residente in S. Mauro, sotto il dì 25 ottobre 1831,
la sig. D. Antonia Jacometta, prop. dom. in Scandale in provincia di Calabria
Ultra 2, vedova del fu D. Tommaso Greco, madre e tutrice dei suoi figli minori,
essendo creditrice di Giuseppe Bomparola domic. nel med. comune di Scandale
nella somma di duc. 111 di sorte oltre degli interessi, e spese, con atto del
18 del mese di novembre 1831, precettò di d. 100 debitore per lo pagamento di
anzid. somma e per difetto di pagamento con processo verbale redatto dall’usc.
Scicchitano nel giorno 9 del mese di dicembre dello stesso anno 1831, se
pignorare in danno di detto suo debitore, una casa, sita in detto com. di
Scandale, circondario di Santa Severina nella contrada detta Speziale,
consistente in una camera grande, ed un basso, riportata nel catasto fondiario
di d. com. nell’articolo 34 sez. D n° 141 per la rend. di duc. 3,70. Il d.
verbale di pign. fu denunziato al debitore pignorato con atto de’ 26 gennaio
1832 e poi trascritto insiememente a d. atto di denunzia nell’ufficio del cons.
delle ipot. di d. prov. residente in Catanzaro nel giorno 3 febbraio sud. anno
1832, cioè il verbale al vol. 42 art. 1402, e la denunzia al vol. 11 art. 1416.
In virtù di tali atti prep., la cred. istante continuerà le procedure per la
vendita giudiziale forzata di d. casa innanzi al trib. civ. residente in
Catanzaro, su la base del prezzo venale risultante dalla valutazione legale, a
termine dell’articolo 33 della legge sull’espropria, per non essersi né dalla
credit. medesima né dal debitore avanzata domanda di apprezzo. Di tutto ciò si
è data conoscenza al proc. del Re, e conserv. delle ipot della d. provincia per
le parti che loro convengono, con atto del 16 agosto 1832. Col presente atto si
avvertono, ora tutte le persone che possono vantare diritto di priv. od ipot.
che abbiano o pur no bisogno d’iscrizione sulla detta casa pegn. del pari che
ogni altro il quale possa avere ragione di prelazione legale per esperimentare
i rispettivi diritti, come per legge, con espressa protesta che mancando di
intervenire, la procedura avrà il suo corso regolare, senza che possano più
addurre alcuna eccezione, e la detta casa passerà all’acquirente, depurato da
ogni diritto che loro potesse competere.
Il sig. D.
Ignazio Colao pat. d. trib. civ. residente in d. Catanzaro proc. per d.
pignorante. Ignazio Colao pat.
Articolo del Giornale del Regno delle Due Sicilie
del 1831